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per qualche info in più:
Il reverse engineering di sistemi software o hardware con scopi di
interoperabilità, per esempio al fine di supportare formati di file o
periferiche hardware non documentati, è prevalentemente ritenuto essere
legale, sebbene i detentori spesso facciano valere aggressivamente i
loro brevetti. Tuttavia, poiché nell'Unione Europea non è passata la
legge per i brevetti software, vige la legge del diritto penale
informatico locale. Nel caso specifico italiano, la reingegnerizzazione
a scopo di interoperabilità con altri sistemi (e solo a questo scopo) è
un atto pienamente lecito ai sensi dell'art. 64 della legge 633 del 22
Aprile 1941, come modificata dall'art. 5 del D. Lgs. 518/1992, sia in
senso "leggero" (qualora egli compia tali atti durante operazioni di
caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione
del programma che egli ha il diritto di eseguire) che in senso di
decompilazione vera e propria, ma solo al fine di permettere
l'interoperabilità del software con altri programmi. L'accezione di
software è estesa per analogia a concetti informatici quali il formato
di un file o la struttura interna di un protocollo.
pezzo recuperato da:
http://it.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering